CENNI CONTABILI E FISCALI

La presente sezione illustra sinteticamente gli adempimenti previsti per lo svolgimento di un’attività professionale in forma individuale.
Ulteriori aggiornamenti ed integrazioni saranno pubblicati alla luce della normativa aggiornata anche per lo svolgimento dell’attività in altra forma.

 

PARTITA IVA
Prima di iniziare l’attività l’operatore shiatsu deve richiedere all’Ufficio IVA il numero di partita IVA. entro 30 giorni dalla data di inizio attività con apposito modulo. (il modello può essere ritirato presso l’ufficio IVA o scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

Attualmente il codice di attività da indicare, più indicato, è il 93.05.0 “altri servizi alle famiglie”.
Si tratta di servizi rivolti ai privati.

Fino al 31 Dicembre 2003 esistevano i seguenti codici IVA di interesse per il nostro settore:
93.05.0 "altre attività professionali non classificabili altrove"
Codice "contenitore" dove inserire le attività professionali non ancora regolamentate, rivolte alle persone.

74.87.8 "altre attività di servizi alle Imprese non classificabili altrove"
Anche questo è un contenitore per attività non ancora regolamentate ma rivolte a Imprese.

93.04.1 "servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)"
E' il Codice IVA per attività svolte da "bagni turchi, saune, solarium, istituti, per cure dimagranti, saloni per massaggi, centri di fitness, ecc."
Attività svolte tipicamente da società.
A far data dall'1 Gennaio 2004 la denominazione del Codice 93.05.0 è cambiata in
"Altri servizi alle famiglie" ma la sua funzione non è mutata.
Nel piano dei Codici IVA esisteva, ed esiste, l'85.14.2 "Attività professionali paramediche indipendenti" che essendo inserito nell'ambito sanitario non è adeguato per l'operatore shiatsu.

Codici IVA e studi di settore (SdS)
L'Agenzia delle Entrate sta richiedendo ai titolari di Codici IVA 93.05.0 e 74.87.8 di compilare lo studio di settore.

Fatturazione
Le prestazioni devono essere fatturate alle date dei pagamenti. Nel caso in cui si ricevono degli acconti l’operatore deve emettere fattura per l’acconto ricevuto.

Contabilita’
Il regime naturale degli operatori shiatsu è il regime semplificato. Chi lo desidera può scegliere il regime di contabilità ordinario con apposita opzione nella richiesta di iscrizione della partita IVA.

a) Regime semplificato
L’operatore deve tenere i seguenti registri:
- registro delle fatture emesse con indicazione delle date di incasso dei
  corrispettivi;
- registro delle fatture ricevute con l’indicazione delle date dei pagamenti dei
  fornitori. In tale registro vanno annotate tutte le operazioni IVA e quelle non IVA.

b) Regime ordinario
Nel caso in cui si scelga il regime ordinario, l’operatore deve tenere i seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;
- registro delle fatture ricevute;
- registro degli incassi e dei pagamenti ovvero delle movimentazioni finanziarie
- registro dei cespiti ammortizzabili ovvero annotazione degli ammortamenti sul
  registro degli acquisti.


SCADENZE IVA
La liquidazione I.V.A. è:

TRIMESTRALE per volume d’affari dell’anno precedente fino a 360 milioni, mediante opzione sulla dichiarazione annuale. Sui versamenti si applica una maggiorazione a titolo di interesse nella misura dell’1%.

1° trimestre: 16/05
2° trimestre: 16/08
3° trimestre: 16/11
4° trimestre: 16/03

MENSILE negli altri casi con scadenza entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’ACCONTO IVA va versato entro il 27 dicembre e può essere calcolato mediante i seguenti criteri:

STORICO: 88% dell’importo relativo all’anno precedente;
PREVISIONALE: 88% di quanto si presume dovuto;
EFFETTIVO: con liquidazione del dovuto alla data del 20 dicembre.


INPS
L’operatore si iscrive all’INPS - Gestione separata e deve versare, con le stesse scadenze delle dichiarazioni dei redditi, gli acconti ed i saldi.
Il contributo, a partire dal 01/01/2000 è pari al 13%. Se il soggetto ha già una posizione INPS obbligatoria (per esempio: lavoratore dipendente, pensionato, ecc.) il contributo è pari al 10%. L’operatore può addebitare ai clienti un contributo previdenziale nella misura del 4%.


DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito è determinato dalla differenza tra i corrispettivi fatturati meno i costi sostenuti. Per alcuni costi ci sono delle limitazioni:

- spese alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili fino massimo del 2% dei compensi percepiti;

- spese per automezzi sono deducibili al 50% delle spese sostenute. Il costo dell’automezzo è deducibile fino al limite di L. 17.500.000.

- spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno sono deducibili al 50% del loro ammontare.

- spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.