Si ringrazia per la preziosa collaborazione alla redazione ed aggiornamento di questa sezione Giannina Cadau e Nancy Fiorido della Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi di Udine.

INQUADRAMENTO GIURIDICO

Esercizio di arti e professioni
Per esercizio di Arti e Professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse (IVA D.P.R. 633/72 Art. 5 comma 1)
La professione di operatore shiatsu, nonostante non abbia ancora trovato una sua collocazione nella codifica delle professioni, è comunque regolata dalla normativa fiscale relativa ai lavoratori autonomi.

Attività di lavoro autonomo
Il Codice Civile definisce con attività di lavoro autonomo, tutte le attività lavorative che prevedono:

a) l’esecuzione, dietro corrispettivo di un’opera o di un servizio
b) con lavoro prevalentemente proprio
c) senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente

Le attività di lavoro autonomo possono essere svolte in vari modi:

a) l’attività di lavoro autonomo è professionale abituale (anche non esclusiva), ad esempio artisti, professionisti, sport, spettacolo, professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialistici, ecc.). Se per esercitare la professione è richiesta l’iscrizione in appositi albi, ruoli, ordini, elenchi, la professione è protetta (notai, medici, ecc.) in caso contrario si definisce professione libera

b) la collaborazione coordinata e continuativa

c) il lavoro autonomo occasionale (Vedi il sito dell’Agenzia delle Entrate)