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Si ringrazia
per la preziosa collaborazione alla redazione ed
aggiornamento di questa sezione Giannina Cadau e
Nancy Fiorido della Federazione delle Imprese e dei
Lavoratori Autonomi di Udine.
INQUADRAMENTO GIURIDICO
Esercizio di arti e
professioni
Per esercizio di Arti e Professioni si intende
l’esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo
da parte di persone fisiche ovvero da parte di
società semplici o di associazioni senza personalità
giuridica costituite tra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata delle attività stesse
(IVA D.P.R. 633/72 Art. 5 comma 1)
La professione di operatore shiatsu, nonostante non
abbia ancora trovato una sua collocazione nella
codifica delle professioni, è comunque regolata
dalla normativa fiscale relativa ai lavoratori
autonomi.
Attività di lavoro autonomo
Il Codice Civile definisce con attività di lavoro
autonomo, tutte le attività lavorative che
prevedono:
a) l’esecuzione, dietro corrispettivo di un’opera o
di un servizio
b) con lavoro prevalentemente proprio
c) senza vincoli di subordinazione nei confronti del
committente
Le attività di lavoro
autonomo possono essere svolte in vari modi:
a) l’attività di lavoro autonomo è professionale
abituale (anche non esclusiva), ad esempio artisti,
professionisti, sport, spettacolo, professionisti
intellettuali (avvocati, medici, commercialistici,
ecc.). Se per esercitare la professione è richiesta
l’iscrizione in appositi albi, ruoli, ordini,
elenchi, la professione è protetta (notai, medici,
ecc.) in caso contrario si definisce professione
libera
b) la collaborazione coordinata e continuativa
c) il lavoro autonomo occasionale (Vedi il sito
dell’Agenzia delle Entrate)
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